Art. 4.
(Operatività del servizio telefonico).

      1. La chiamata al servizio telefonico per i malati affetti da infezioni ossee e articolari è gratuita.
      2. In attuazione di quanto previsto all'articolo 3 e secondo l'oggetto e la natura della richiesta, il servizio telefonico si avvale della consulenza e dell'attività degli organi del Servizio sanitario nazionale, nonché di organi, enti e strutture pubblici e privati, al fine di garantire un intervento tempestivo e mirato alla natura del problema esposto.